Regolamento del Cotonificio Valle di Susa – Anno 1906

Assunzione e dimissione degli operai

Art. I. – Ogni operaio per essere ammesso al lavoro nello stabilimento deve presentare i propri certificati.
Le donne ed i fanciulli devono inoltre presentare il libretto prescritto dalla legge 19 giugno 1902, N. 242.
I fanciulli devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 2. – Qualunque operaio accettato dalla Ditta, col solo fatto della presenza nello stabilimento, riconosce e dichiara di sottoporsi alle prescrizioni del presente Regolamento.
A garanzia della sua osservanza l ‘operaio deve lasciare in deposito presso la Ditta l ‘importo di 12 giorni di lavoro.

Art. 3. – Il preavviso pel licenziamento, da darsi e da riceversi dal Direttore, tanto per gli operai quanto per la Ditta, viene stabilito in 8 giorni e dev’essere sempre dato il giorno successivo alla paga, eccetto per i casi speciali contemplati dal presente Regolamento, che stabiliscono il licenziamento immediato.
E ‘sempre in facoltà del Direttore, pei casi in cui sia necessario il preavviso, di sostituirlo col pagamento del salario corrispondente, facendo cessare all’operaio, immediatamente, la frequenza dello stabilimento.

Art. 4. – L’operaio licenziato dallo stabilimento e che avesse alloggio in locali della Dina, s’intende anche da questi licenziato e dovrà lasciare sgombri i locali stessi il giorno in cui cessa il suo lavoro per la Ditta.
Nei casi contemplati dal Regolamento per il licenziamento immediato, agli operai con famiglia potrà essere concessa una dilazione corrispondente al termine di preavviso.

Art. 5. – L’operaio che lascia lo stabilimento senza il preavviso stabilito perde il deposito cauzionale.

Norme di lavoro

Art. 6. – L’orario di lavoro, i turni e gli eventuali cambiamenti sono stabiliti dalla Ditta, che ne darà avviso mediante afiissione all’ingresso dello stabilimento in tempo utile.

Art. 7. – Le entrate e le uscite, il principio e la fine del lavoro basati sullbra segnata dall’orologio dello stabilimento vengono annunciati coi segnali opportunamente stabiliti e pubblicati all ‘ingresso dello stabilimento. I ritardatari sono possibili di multa.

Art. 8. – Si considerano giorni festivi le domeniche dell’anno e gli altri giorni indicati dall ‘apposita tabella.

Art. 9. – L’operaio che per malattia od altra causa ƒosse impossibilitato di recarsi al lavoro, dovrà darne avviso, giustificandolo, alla Direzione al più tardi nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
L’operaio che rimanesse assente senza giustificato motivo, sarà dalla Direzione multato a seconda della posizione da lui occupata, e l’assenza continuata di tre giorni senza regolare permesso, sarà considerata come abbandono dell’impiego e colla conseguente perdita del deposito cauzionale, di cui all art. 2.
Le replicate assenze dallo stabilimento senza autorizzazione o giustificazione danno alla Ditta il diritto di licenziamento, con o senza preavviso a norma della recidività.

Art. I 0. – L’operaio deve portare la massima cura alla macchina afiidatagli. In caso di guasti è obbligato di avvisarne subito il proprio caposala e non dovrà toccare prima, né con chiavi né con altri arnesi, parte alcuna della macchina stessa.
L’operaio deve eseguire il lavoro con tutta precisione e diligenza ed è responsabile dei difetti od altro che si verificassero nella produzione per sua colpa.Quando le circostanze lo richiedessero, a criterio del Direttore, potrà anche essere adibito a una macchina che non sia la sua abituale, od anche in altro riparto.

Art. 11. – I danni arrecati, per negligenza o malvolere, a fabbricati, macchine, apparecchi, utensili, merci, ecc. saranno indennizzati dall operaio responsabile e potranno, a giudizio del Direttore, dar luogo ad immediato licenziamento. Qualora non si trovasse l’autore del danno, saranno tenuti responsabili tutti gli operai occupati nel relativo riparto e lo rimborseranno con trattenuta proporzionale sulla loro mercede.

Art. 12. – Nulla può asportare l’operaio dallo stabilimento senza espresso permesso della Direzione. Il portinaio o chi ne fa le veci, verifichera qualsiasi involto o collo che gli operai asportassero dallo stabilimento e potrà sempre sottoporre alla visita personale ogni operaio. Colui che sara trovato in possesso di attrezzi, utensili, merce od altro di spettanza della Ditta o altrui, sara espulso, perderà il deposito cauzionale e sarà eventualmente denunciato all ‘autorità giudiziaria.

Art. 13. – La paga viene eflettuata ogni periodo di 15 giorni. L’operaio che avesse osservazioni a fare sulla liquidazione della sua paga, deve presentarle al proprio capo la mattina del giorno di lavoro successivo alla paga. Però nessuna eccezione potra essere sollevata per pretesa deficienza di somma riscossa o sulla qualita della moneta, se no immediatamente all ‘atto del pagamento. Le multe, qualunque giorno sieno inflitte, vengono trattenute sulla prossima paga.

Art. 14. – E’ proibito di abbandonare il lavoro senza autorizzazione del caposala od altro superiore;

  1. b) fischiare e schiamazzare;
  2. c) introdurre nello stabilimento bevande spiritose
  3. d) abbandonare il proprio posto o la propria macchina, o tenerla firma senza necessita; circolare oziosamente nello stabilimento o portarsi in altri locali fuori dalla propria sala di lavoro;
  4. e) fermarsi in crocchio o soffermarsi più del bisogno nelle latrine;
  5. f) fermarsi nelle sale di lavoro durante le ore di riposo, eccezione fatta per gli operai che in tali ore debbono prestare servizio, o per quei brevi riposi che la Direzione dovesse prescrivere; lordare pareti, scale, latrine, ecc.,’
  6. g) introdurre nello stabilimento persone estranee;
  7. h) introdurvi senza permesso libri e stampati;
  8. i) essere indecentemente vestiti.
    I trasgressori saranno passibili di multa ed i recidivi potranno anche essere licenziati.

Art. 15. – la Ditta ha il diritto di licenziare immediatamente un operaio colla perdita del deposito cauzionale nei seguenti casi: furto o frode; fumare od accendere fiammiferi nel recinto dello stabilimento, offesa al buon costume; danni alle macchine ed al materiale causati per malvagità; rifiuto di lavorare su altra macchina od in altro riparto; propaganda nello stabilimento per distogliere i compagni dal lavoro.
ll disposto di questo articolo vale anche per il caso in cui venissero sporti e giustificati reclami contro un operaio per offesa alle persone o proprietà, turbamento della quiete pubblica od altre giustificate lagnanze da parte delle autorità costituite.

Art. 16. – I capi riparti, assistenti e sorveglianti sono tenuti ad osservare il presente Regolamento e farlo osservare ai loro dipendenti. Essi sono responsabili del buon ordine, ognuno per la propria sezione o riparto, dovranno entrare nelle loro sale prima degli operai ed uscirne dopo i medesimi. E’, loro obbligo di trattare gli operai con modi urbani e con imparzialità.

Art. 17. – A termini della legge 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, le puerpere non potranno riprendere il lavoro che dopo un mese dal parto, ed in via eccezionale anche dopo tre settimane, qualora risulti dal certificato dell ‘Ufficio sanitario del Comune di loro dimora abituale che sono in grado di compiere senza pregiudizio il lavoro.

Disposizioni generali

Art. 18. – Gli operai devono conformarsi esattamente a tutte le prescrizioni della Direzione, sia in ordine ai lavori che alle cautele per la prevenzione degli infortuni. Essi sono obbligati di obbedire agli ordini dei superiori, impiegati e sorveglianti. Per ogni reclamo dovranno indirizzarsi personalmente al proprio assistente o caposala, e se da questi non avranno ricevuto soddisfacente risposta, potranno ricorrere, sempre personalmente, alla Direzione la quale deciderà inappellabilmente. Soltanto i fanciulli potranno presentare gli eventuali reelami alla Direzione col mezzo dei loro genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 19. – Per le infrazioni al presente Regolamento, in luogo della multa, potra essere inflitta la sospensione temporanea dal lavoro a giudizio del Direttore. Tutte le multe disciplinari saranno devolute a scopo di beneficienza.

Art. 20. – Qualora si dovesse sospendere il lavoro in qualche riparto in seguito alla mancanza di operai in altri riparti, nessuno avra diritto a compensi pel lavoro non eseguito. E se per causa di forza maggiore o di riparazioni, costruzioni, crisi industriale, deficienza di commissioni, mancanza di materia prima, ecc. la Ditta dovesse tenere fermo temporaneamente, in tutto o in parte lo stabilimento, nessun operaio avrà diritto a compensi di sorta pel mancato lavoro e nel caso la sospensione durasse da oltre 8 giorni, l’operaio avrà diritto di ritenersi sciolto dai suoi impegni e potrà ritirare il deposito cauzionale di cui all’art. 2.

Art. 21. – Tutti gli operai sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro. La responsabilità della Ditta per tali infortuni si limita a quella della rispettiva Compagnia di assicurazione.

Art. 22. – Il presente Regolamento rimarrà affisso all ingresso della stabilimento e nelle sale di lavoro. Le eventuali modificazioni andranno in vigore con un preavviso di quindici giorni.